Diniego del nulla osta al lavoro: il lavoratore non può fare ricorso Buongiorno, sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.
Questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’immigrazione. Oggi affrontiamo un tema centrale nella disciplina del lavoro subordinato per cittadini stranieri residenti all’estero: il diniego del nulla osta al lavoro e, soprattutto, la questione di chi è legittimato a impugnare questo tipo di provvedimenti. Il riferimento è alla sentenza numero 529 del 2025 del TAR Abruzzo, Sezione Prima, pronunciata il 19 novembre 2025 e pubblicata il 24 novembre 2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore straniero contro il rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il Tribunale ricostruisce in modo puntuale la struttura del procedimento previsto dall’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, chiarendo che si tratta di un procedimento complesso, articolato in più fasi successive. Nelle prime fasi, che comprendono la richiesta di assunzione e il rilascio del nulla osta, l’interesse giuridicamente rilevante è quello del datore di lavoro, che intende procurarsi forza lavoro dall’estero nel rispetto delle quote e delle condizioni fissate dalla legge. In questo quadro si inserisce la disciplina introdotta dal decreto-legge numero 145 del 2024, convertito nella legge numero 187 del 2024, che ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti di rito. In mancanza di tale conferma, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, viene revocato. Secondo il Tribunale, questo obbligo di conferma riguarda esclusivamente il datore di lavoro e si colloca in una fase del procedimento che è funzionale alle sue esigenze organizzative e produttive. Il lavoratore straniero, in questa fase, non è ancora titolare di una posizione giuridica qualificata, ma soltanto di un interesse di fatto all’esito favorevole della procedura. Da qui discende un principio molto netto: il lavoratore straniero residente all’estero non è legittimato a proporre ricorso contro il diniego o la revoca del nulla osta al lavoro, perché non è titolare di una situazione giuridica soggettiva tutelabile in relazione a quella fase procedimentale. La legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha presentato la richiesta nominativa. Il Tribunale chiarisce quindi che solo nelle fasi successive, relative al rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, emergono posizioni giuridiche direttamente riferibili allo straniero. Prima di quel momento, l’ordinamento tutela l’interesse pubblico al controllo dei flussi e l’interesse privato del datore di lavoro, ma non attribuisce al lavoratore un diritto azionabile in giudizio. È una decisione che va letta con attenzione, perché ridimensiona prassi difensive ancora diffuse e impone una maggiore precisione nell’individuazione del soggetto legittimato ad agire. Nei procedimenti sul nulla osta al lavoro, il ricorso presentato dal solo lavoratore è destinato all’inammissibilità, con conseguenze evidenti anche sul piano dei tempi e dei costi della tutela. Su questo tema, e su molte altre questioni legate al lavoro, ai flussi di ingresso e ai permessi di soggiorno, puoi approfondire attraverso i miei articoli, il podcast Diritto dell’immigrazione e i contenuti disponibili sui miei canali YouTube e TikTok. Alla prossima puntata.
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Afficher plus
Afficher moins