Incroci pericolosi
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Gli inquirenti, ipotizzano il reato di cui all’articolo 2622 del Codice Civile, cioè quello di false comunicazioni sociali delle società quotate. Andando oltre al procedimento penale numero 12955/2021, l’eventuale processo servirà solo a stabilire se gli eventuali imputati hanno o meno commesso un fatto che la legge configura come reato. Chiaramente nelle valutazioni bisogna cercare di andare oltre al tifo, che spesso in questo caso ha “filtrato” le azioni dei magistrati e degli organi di giustizia sportiva.
Uno dei punti centrali è proprio l’utilizzo delle plusvalenze, perché mentre esse devono essere iscritte per intero nel bilancio dell’esercio in cui maturano, gli ammortamenti gravano sui passivi per più anni. Inizia così un meccanismo micidiale, con cui si cerca di tappare buchi con toppe che lasciano squarci ancora più grandi a livello di costi, e così via. Risulta chiaro – alla fine – come le plusvalenze abbiano ingolfato la macchina gestionale del calcio italiano.
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